Piccola Scuola di Teatro

Regolamento interno

 

 

STATUTO

 

 

ART.1 Denominazione e sede.

 

L’Associazione Culturale “PICCOLA SCUOLA DI TEATRO” con sede in Civitavecchia, Via Mozart n. 45, è retta dal presente statuto.

 

ART.2 Carattere dell’Associazione.

 

L’Associazione è apolitica e non ha scopi di lucro. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci, sia con i terzi, e all’accettazione delle norme del presente statuto.

 

L’Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari.

 

ART.3  Durata dell’Associazione.

 

La durata dell’associazione è stabilita fino al 31 Dicembre 2100.

 

ART.4 Scopi dell’Associazione.

   

L’associazione sorge con lo scopo di favorire la promozione di attività culturali, escluso ogni fine politico o di lucro. Per tali motivi è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di. gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

L’Associazione svolgerà le seguenti attività:

 

  • corsi di teatro, cinema, recitazione, dizione, critica del testo, trucco, scenografia, danza, ecc.

  • corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione per docenti e capi di istituto di scuole di ogni ordine e grado

  • corsi di formazione professionale,

  • specializzazione, aggiornamento, ecc.;

  • organizzazione di stages, masters e conferenze per docenti e capi d'istituto di scuole di ogni ordine e grado.;

  • organizzazione di congressi, conferenze, meetings, masters, mostre, ecc.;

  • organizzazione di rassegne teatrali cinematografiche, musicali, ecc.;

  • realizzazione e produzione di spettacoli teatrali, concerti, documentari, films, ecc.;

  • iniziative culturali e ricreative intraprese sia dai soci dell’associazione che da gruppi, compagnie e complessi esterni.

 

ART.5  Azioni per lo svolgimento dell’attività

 

L’associazione per lo svolgimento delle proprieattività può acquistare locali, macchinari, impianti, ed ogni altro mezzo idoneo al proprio fine istituzionale; può altresì stipulare contratti di locazione, .leasing o mutuo sempre ai fini del raggiungimento dello scopo sociale.

 

ART.6  Requisiti ed ammissione dei soci.

 

Possono essere soci dell’Associazione cittadini italiani e stranieri.

 

Aderiscono all’Associazione:

 

  • i fondatori;

  • i soci dell’Associazione;

  • i benemeriti dell’Associazione;

 

L’adesione all’Associazione .è a tempo indeterminato e non può essere predisposta per un periodo temporaneo. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’originario fondo comune dell’ associazione stessa.

 

Sono soci dell’associazione coloro che aderiscono all’associazione nel corso della sua esistenza.

 

Sono benemeriti dell’associazione coloro che effettuano versamenti al fondo comune ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

 

L’ammissione dei soci avviene per espressa domanda degli interessati al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’associazione si propone e l’impegno di osservarne lo statuto ed i regolamenti,.

 

L’accettazione della domanda per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano le norme di sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto si intende che essa è respinta. In caso di diniego espresso il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

 

Non potranno essere ammessi come soci coloro i quali abbiano riportato condanne per delitti non colposi.

 

ART.7  Doveri dei Soci.

 

L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

 

Gli associati devono astenersi nella maniera più assoluta dallo svolgere attività di carattere politico nei locali ed. impianti utilizzati dall’Associazione ed astenersi altresì da qualsiasi manifestazione che possa arrecare danno agli impianti sociali e disturbo agli altri soci e loro ospiti.

 

ART.8  Perdita della qualifica di Socio.

 

La qualifica di Socio può venire meno per i seguenti motivi:

 

a) per recesso, tramite comunicazione scritta, la quale in ogni modo non esonera dagli impegni ed obbligazioni presi alla nomina di socio;

 

b) per decadenza, nel caso in cui venga a mancare uno dei requisiti per cui l’associato è stato ammesso;

 

e) per esclusione, con intervento motivato da parte del Consiglio Direttivo. Sono considerate cause di esclusione: gravi motivi di indisciplina ed indegnità da chiunque accertate; l’avere contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto e dei regolamenti. Il mancato versamento della quota di iscrizione, se prevista, od il ritardato pagamento dei contributi associativi stabiliti dal regolamento, protrattosi per oltre sessanta giorni dalla scadenza prestabilita, determinerà la perdita della qualità di socio.

 

L’esclusione avrà effetto dall’annotazione dell’evento nel libro soci dell’associazione.

 

La quota o il contributo associativo non sono rivalutabili né trasmissibili,  eccetto il trasferimento a causa di morte.

 

ART.9  Organi dell’Associazione.

 

Organi dell’Associazione sono:

 

  • l’Assemblea degli aderenti dell’associazione;

  • il Consiglio Direttivo.

  • il Presidente.

 

ART.1O  L’Assemblea.

 

L’Assemblea è sovrana ed è composta da tutti gli aderenti dell’associazione.

 

L’Assemblea è convocata con un preavviso di almeno 8 giorni con avviso di convocazione, recante la data , il luogo e l’ora della prima e seconda convocazione, da affiggersi nei locali dell’Associazione e/o mediante lettera raccomandata anche a mano, su richiesta del Direttivo o di almeno un terzo dei soci aderenti nel loro insieme. La prima convocazione è valida a raggiungimento della maggioranza assoluta dei soci presenti ed in seconda convocazione (trascorse almeno 24 ore dalla prima) qualunque sia il numero dei soci presenti.

 

L’Assemblea ordinaria, in sede sia di prima che di seconda convocazione, delibera con la maggioranza di almeno un terzo dei voti espressi. L’Assemblea straordinaria, in sede sia di prima sia di seconda convocazione, delibera con la maggioranza di almeno la metà dei voti espressi.

 

E’ espressamente vietato l’intervento per delega vigendo il principio del voto singolo di cui all’art.2532 del c.c.; non è ammesso il voto per corrispondenza.

 

L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere od un terzo degli aderenti.

 

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario (entro il 31 marzo). Il rendiconto economico e finanziario e la relazione di programma dovranno essere depositati nella sede sociale 15 giorni prima dell’Assemblea generale dei Soci avente ad oggetto la loro discussione.

 

Spetta inoltre all’assemblea:

 

  • provvedere liberamente alla nomina del Consiglio Direttivo.

  • deliberare il trasferimento della sede sociale e le.modifiche allo statuto.

  • approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’associazione.

  • deliberare sull‘eventuale destinazione del fondo eccedente durante la vita dell’associazione qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto.

  • deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’ associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

  • delle delibere dell’assemblea sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART.11  Il Consiglio Direttivo.

 

E’ composto dal Presidente, Vicepresidente e Segretario, dura in carica tre anni ed è sempre rieleggibile.

 

Il primo Consiglio Direttivo è designato nell’atto costitutivo.

 

Al Consiglio Direttivo spetta:

 

  • rieleggere il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.

  • predisporrei regolamenti che disciplinano l’attività associativa.

  • redigere il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.

     

  • deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;

     

  • provvedere all’ordinaria amministrazione dell’associazione secondo le direttive dell’assemblea ed anche alla straordinaria amministrazione in particolari casi di necessità e urgenza.  

     

  • convocare l’assemblea e determinare l’ordine del giorno.  

     

  • sorvegliare il buon andamento amministrativo dell’associazione e verifIcare l’osservanza dello statuto e dei regolamenti.

 

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno e, comunque, ogni qualvolta il Presidente od un consigliere lo ritengano necessario.

 

Il Consiglio Direttivo è convocato con preavviso di almeno 5 giorni con avviso di convocazione, recante la data, il luogo e l’ora della prima e seconda convocazione, da affiggersi nei locali dell’Associazione e/o mediante lettera raccomandata anche a mano.

 

Il Consiglio Direttivo si costituisce con la presenza di almeno due membri e delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Delle adunanze e redatto, verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, da trascriversi sul libro dei verbali del Consiglio Direttivo, conservato presso la sede sociale.

 

Le funzioni del Consiglio Direttivo non possono essere delegate. Nel caso di decadenza o di recesso (yedi art. 8 punti a) e b) del presente statuto) di un consigliere si provvederà alla sua sostituzione con urgenza tramite convocazione dell’assemblea dei soci. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.

 

ART.12  Il Presidente.

 

Al Presidente dell’associazione spetta la rappresentanza dell’associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell’associazione anche ad estranei al consiglio stesso.

 

Al presidente dell’associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

 

Il presidente convoca e presiede l’assemblea, il Consiglio Direttivo ne cura l’ esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’associazione,verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

 

Il presidente cura la predisposizione del rendiconto economico e finanziario da sottoporre per l’approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all’assemblea, corredandoli di idonee relazioni. 

 

ART.13  Patrimonio ed entrate dell’Associazione.

 

Il patrimonio dell’associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all’associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni, sovvenzioni, donazioni, lasciti di terzi o di associati, contributi da enti di ogni genere, pubblici o privati, da persone fisiche giuridiche, da finanziamenti della Comunità Europea, dello Stato. Il fondo comune iniziale dell’associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori a copertura delle prime spese di gestione. Ad esso affluiranno le entrate di cui sopra e quelle derivanti dallo svolgimento dell’attività associativa quali le quote d’iscrizione all’associazione, i contributi ordinari, i corrispettivi specifici ed ogni altro contributo necessario al proseguimento ed allo sviluppo dell’attività istituzionale.

 

L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita salvo che le destinazioni e le distribuzioni non siano imposte dalla legge.

 

ART.14 Esercizio sociale.

 

L’esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

 

ART.15 Scioglimento e liquidazione.

 

In caso di scioglimento l’assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

 

L’associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio, qualunque sia la causa di scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito I ‘organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1993 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

ART.16  Controversie.

 

I soci s’impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze con l’Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale. Le controversie che dovessero sorgere saranno sottoposte alla competenza di un collegio arbitrale di tre Probiviri, da nominarsi a cura del Consiglio Direttivo; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

 

ART.17  Rinvio.

 

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.


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