Piccola Scuola di Teatro

Regolamento interno

 

  • Generalità

 

Articolo 1: La Piccola Scuola di Teatro, che da ora verrà indicata con PST, ha come obiettivo la conoscenza e la diffusione del lavoro dell’attore teatrale.

 

Articolo 2: La PST è apartitica e apolitica e persegue unicamente finalità artistiche.

 

Articolo 3:  La direzione della PST si riserva, in modo inappellabile, di accogliere le domande di ammissione

 

Articolo 4: La PST non fornisce il materiale necessario agli allievi per lo svolgimento delle esercitazioni, né per il saggio.

 

Articolo 5:  La direzione della PST ha facoltà di decidere il decadimento del diritto di frequentazione ai corsi e/o del diritto di partecipazione al saggio, senza rimborso della quota versata all’atto dell’iscrizione, nei seguenti casi:

a) gravi motivi disciplinari; b) numero di ore di assenza in un qualsiasi corso obbligatorio superiore al limite stabilito sub Articolo 8; c) scarsa collaborazione durante la frequenza dei corsi, siano essi obbligatori che facoltativi, e durante le prove del saggio.

 

  • Corsi di teatro

 

Articolo 6: La PST si propone di offrire ai propri allievi,  mediante Corsi di

Teatro per adulti e per bambini, oltre a quanto specificato sub Articolo 1,

una formazione di base per l’interpretazione di personaggi teatrali e

per un eventuale inserimento in compagnie professionali, favorendo i

contatti tra allievi e professionisti dello spettacolo.

 

Articolo 7: Al termine dei corsi sarà rilasciato un attestato di frequenza

 

Articolo 8: I Corsi si svolgono in un periodo di tempo che va da sei a otto mesi. Tale periodo può essere modificato a giudizio della Direzione della PST e, l’eventuale modifica, sarà debitamente comunicata agli allievi.

 

 

Articolo 9: Per ciascuna materia d’insegnamento, la cui frequentazione è obbligatoria, gli allievi non possono effettuare assenze che superino 1/5 del totale delle ore di lezione previste


  • Uditori

 

Articolo 10:  Possono essere ammessi ai Corsi per adulti allievi in qualità di uditori. Questi avranno la facoltà di scegliere la materia di insegnamento e di concludere il Corso al termine delle lezioni teorico-pratiche scelte.

 

Articolo 11: Per gli uditori non viene applicato quanto disposto sub art. 9.

 

Articolo 12: Gli uditori non possono partecipare al saggio, salvo casi particolari vagliati dalla Direzione della Pst, sentito il parere non vincolante del regista del saggio.

 

  • Saggio

 

Articolo 13: La partecipazione al saggio di fine corso non è obbligatoria.

 

Articolo 14: Gli interessati che intendono partecipare al saggio dovranno darne comunicazione entro e non oltre un mese dall’inizio delle lezioni.

 

Articolo 15: Gli allievi che hanno dato la loro disponibilità per il saggio hanno la facoltà di accettare la parte loro assegnata. Possono, comunque, collaborare all’allestimento del lavoro anche in ruoli diversi da quello dell’interprete.

 

Articolo 16: Gli allievi che hanno accettato la parte loro assegnata nel saggio, si impegnano a non disertare le prove, a seguire tutte le indicazioni del regista e, fatti salvi accertati casi di forza maggiore, a portare a termine il lavoro.

 

Articolo 17: Qualora, a causa di un abbandono del ruolo assegnato ad un allievo nel saggio, abbandono privo di fondati, seri e accertati motivi, il saggio stesso non avesse più possibilità di essere rappresentato, la PST eserciterà il diritto di richiedere i danni, sia finanziari che di immagine, provocati da tale comportamento. Per questo e per altre eventuali questioni legali sarà competente il Foro di Roma.

 

Articolo 18: La Direzione della Pst, sentito il parere non vincolante del regista del saggio, valuterà la fondatezza dei motivi dell’abbandono, di cui sub art. 16 e 17.

 

Articolo 19: Agli allievi che in qualsiasi forma e modo collaboreranno al saggio non è dovuto alcun compenso.

 

Il presente Regolamento è composto da 19 articoli e sostituisce del tutto i regolamenti precedenti.

Pst


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