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Piccola
Scuola di Teatro
Regolamento
interno
Articolo
1: La Piccola Scuola di Teatro, che da ora verrà
indicata con PST, ha come
obiettivo la conoscenza e la diffusione del lavoro dell’attore
teatrale.
Articolo
2: La PST è
apartitica e apolitica e persegue unicamente finalità artistiche.
Articolo
3: La
direzione della PST si
riserva, in modo inappellabile, di accogliere le domande di
ammissione
Articolo
4: La PST non
fornisce il materiale necessario agli allievi per lo svolgimento
delle esercitazioni, né per il saggio.
Articolo
5: La
direzione della PST ha
facoltà di decidere il decadimento del diritto di frequentazione ai
corsi e/o del diritto di partecipazione al saggio, senza rimborso
della quota versata all’atto dell’iscrizione, nei seguenti casi:
a)
gravi motivi disciplinari; b) numero di ore di assenza in un
qualsiasi corso obbligatorio superiore al limite stabilito sub
Articolo 8; c) scarsa collaborazione durante la frequenza dei corsi,
siano essi obbligatori che facoltativi, e durante le prove del
saggio.
Articolo
6: La PST si propone di offrire ai propri allievi,
mediante Corsi di
Teatro
per adulti e per bambini, oltre a quanto specificato sub Articolo 1,
una
formazione di base per l’interpretazione di personaggi teatrali e
per
un eventuale inserimento in compagnie professionali, favorendo i
contatti
tra allievi e professionisti dello spettacolo.
Articolo
7: Al termine dei corsi sarà rilasciato un attestato di
frequenza
Articolo
8: I Corsi si svolgono in un periodo di tempo che va da sei a otto
mesi. Tale periodo può essere modificato a giudizio della Direzione
della PST e, l’eventuale modifica, sarà debitamente
comunicata agli allievi.
Articolo
9: Per ciascuna materia d’insegnamento, la cui
frequentazione è obbligatoria, gli allievi non possono effettuare
assenze che superino 1/5 del totale delle ore di lezione previste
Articolo
10: Possono
essere ammessi ai Corsi per adulti allievi in qualità di uditori.
Questi avranno la facoltà di scegliere la materia di
insegnamento e di concludere il Corso al termine delle lezioni
teorico-pratiche scelte.
Articolo
11: Per gli uditori non viene applicato quanto
disposto sub art. 9.
Articolo
12: Gli uditori non possono partecipare al saggio,
salvo casi particolari vagliati dalla Direzione della Pst,
sentito il parere non vincolante del regista del saggio.
Articolo
13: La partecipazione al saggio di fine corso non è
obbligatoria.
Articolo
14: Gli interessati che intendono partecipare al saggio
dovranno darne comunicazione entro e non oltre un mese dall’inizio
delle lezioni.
Articolo
15: Gli allievi che hanno dato la loro disponibilità per
il saggio hanno la facoltà di accettare la parte loro assegnata.
Possono, comunque, collaborare all’allestimento del lavoro anche
in ruoli diversi da quello dell’interprete.
Articolo
16: Gli allievi che hanno accettato la parte loro
assegnata nel saggio, si impegnano a non disertare le prove, a
seguire tutte le indicazioni del regista e, fatti salvi accertati
casi di forza maggiore, a portare a termine il lavoro.
Articolo
17:
Qualora, a causa di un abbandono del ruolo
assegnato ad un allievo nel saggio, abbandono privo di fondati, seri
e accertati motivi, il saggio stesso non avesse più possibilità di
essere rappresentato, la PST eserciterà il diritto di
richiedere i danni, sia finanziari che di immagine, provocati da
tale comportamento. Per questo e per altre eventuali questioni
legali sarà competente il Foro di Roma.
Articolo
18: La Direzione della Pst, sentito il parere non
vincolante del regista del saggio, valuterà la fondatezza dei
motivi dell’abbandono, di cui sub art. 16 e 17.
Articolo
19: Agli allievi che in qualsiasi forma e modo
collaboreranno al saggio non è dovuto alcun compenso.
Il
presente Regolamento è composto da 19 articoli e sostituisce del
tutto i regolamenti precedenti.
Pst
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